Il possesso dell’“IPhone” è opponibile anche al gestore telefonico

Il possesso dell’“IPhone” è opponibile anche al gestore telefonico
14 Novembre 2016: Il possesso dell’“IPhone” è opponibile anche al gestore telefonico 14 Novembre 2016

Con un’ordinanza resa il 6 aprile 2016, a conclusione di un giudizio istruito col “rito sommario”, il Giudice unico del Tribunale di Vicenza ha risolto una controversia davvero singolare, concernente un telefono cellulare IPhone che una persona aveva acquistato da un’altra. Quest’ultima l’aveva, a sua volta, comperato da un gestore telefonico, obbligandosi ad un pagamento rateale del prezzo di vendita, ma dopo aver ceduto l’IPhone aveva cessato di pagare le rate convenute. La reazione del gestore telefonico era consistita nel blocco del Codice Imei, che aveva reso inservibile il “telefonino”. L’acquirente aveva allora contattato il gestore, documentando l’acquisto dell’IPhone, rivendicando di esserne divenuto il legittimo proprietario e richiedendo lo sblocco del Codice Imei, senza però ottenere che ciò avvenisse. Il nuovo proprietario del telefonino si era allora rivolto al Comitato regionale delle comunicazioni per il Veneto (organo decentrato dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che, esperito infruttosamente il tentativo di conciliazione, aveva ordinato al gestore “il ripristino della regolare funzionalità dell’utenza”, ciò che tuttavia non era avvenuto, inducendo l’interessato all’acquisto di un nuovo telefono cellulare. Il Tribunale di Vicenza ha accolto la domanda di risarcimento danni che rivoltagli, rigettando le difese del gestore, che si fondavano non solo sull’inadempimento della sua controparte contrattuale (chiaramente non opponibile al terzo acquirente), ma anche sulla rivendicazione della proprietà del telefonino, evidentemente prevista dal contratto da essa stipulato (per quanto l’ordinanza non lo espliciti). E’ interessante considerare come il Tribunale abbia ritenuto infondata quest’ultima difesa, osservando che l’IPad è una cosa mobile e conseguentemente argomentando che, quanto all’acquisto della sua proprietà, deve applicarsi il principio en fait de meubles possession vaut titre, recepito dall’art. 1153 c.c.. Questa disposizione stabilisce che “colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà  mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”. Pertanto, ricorrendo nel caso in esame tutti gli altri presupposti normativamente previsti, fra i quali la buona fede dell’acquirente, non aveva nessuna rilevanza il fatto che il venditore del telefonino, al momento della sua vendita, non fosse il proprietario, questo essendo il gestore telefonico. A fronte di tale constatazione, la condotta di quest’ultimo, consistita nell’impedire l’uso del telefonino da parte del terzo acquirente, nonostante la richiesta di quest’ultimo e l’ordinanza del Co.Re.Com., doveva reputarsi un illecito civile, postosi peraltro in rapporto di causalità col necessitato acquisto di un nuovo telefono cellulare e l’esborso del relativo prezzo. Di qui la condanna del gestore al risarcimento del danno, liquidato somma pari al prezzo d’acquisto del nuovo IPhone, nonché per responsabilità aggravata ex articolo 96, comma terzo c.p.c.

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